Il CdM del 4 giugno tra gli altri ha approvato il Decreto Legislativo definitivo che, in base a quanto previsto dalla legge di delegazione europea del 2024, recepisce le norme della Direttiva 2024/1640/UE sull'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
Vengono recepiti gli articoli 11,12,13,15 della Direttiva 2024/1640/UE per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
La disciplina è attualmente regolata dal DLgs. n 231/2007 e dal DM n 55/2022 e sospesa in attesa che, dopo la recente decisione della Corte di Giustizia Ue sulle cause riunite C 684/24 e C 685/24 riprendano i giudizi pendenti in Consiglio di Stato.
Per differenziare i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007 e si modifica l’art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi.
In sintesi:
- il nuovo art. 21-bis del DLgs. 231/2007, rubricato “Accesso da parte delle autorità” individua un elenco tassativo di autorità legittimate all’accesso,
- il nuovo art. 21-ter rubricato “Accesso da parte dei soggetti obbligati” definisce la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati
- il nuovo art. 21-quater rubricato “Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo” definisce la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse.
Nell'ultimo ambito, si collocano anche i soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all’accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
In particolare si mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l’accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, che diano adeguatamente motivazione della connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.
Si attende di poter visonare il testo difinitivo approvato.