Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.
Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.
OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:
- classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
- chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
- chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.
L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:
- [email protected]
- o via fax al numero 06.67766830.
Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione.
La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.